La cooperativa è certificata Uni En Iso 14001, Uni En Iso 9001 e Uni En 14065 specifica per lavanderie industriali.

E’ in fase di attuazione la procedura per la certificazione ambientale ISO 14001.

PC 18951 UNI EN 14065 Certificato del 18-10-2022

PC 18951 UNI EN ISO 9001 Certificato del 04-03-21

PC 18951 UNI EN 14065 Certificato del 18-10-2022

CLIENTI

  • ASP (Azienda Servizi alla Persona) del Circondario Imolese
  • ASP “Ad Personam”, Parma
  • Azienda USL di Imola
  • ASC (Azienda Speciale Consortile) Crespellano
  • Asp Pianura Est
  • Fondazione Onaosi (Pg)
  • Genio Ferrovieri Esercizio Ozzano Emilia (Bo)
  • Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale di Venezia
  • Fondazione MAST Bologna

 

  • Cooperativa Sociale a Marchio Anffas “Bologna Integrazione”
  • Cooperativa Sociale Cadiai (Bo)
  • Cooperativa Sociale Eta Beta (Bo)
  • Cooperativa Sociale Tragitti
  • Cooperativa Sociale Ida Poli Budrio (Bo)
  • Consorzio Sociale Aliblù Faenza
  • Servizi Italia SpA
  • Servizi Ospedalieri SpA
  • Sereni Orizzonti SpA
  • Gemos Ristorazione Soc Coop

 

  • Vengono inoltre serviti una sessantina di ristoranti e Bed&Breakfast nel territorio di Bologna e provincia

 

“Informiamo le aziende che non riescono ad adempiere all’obbligo del collocamento obbligatorio di persone disabili, chepossono essere in parte esentati convenzionandosi con una cooperativa sociali secondo quanto prescritto nell’art. 22 della legge regionale 17/2005”

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art. 22 programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all’articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso
programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli
obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al
loro inserimento lavorativo.

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Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province,
sentiti gli organismi previsti dall’articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

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Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni
previste al comma 4, lettera a).

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Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti
particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti
condizioni:
a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l’impresa fornitrice di commessa e la
cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l’inserimento;
b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di
una percentuale della quota d’obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento
all’unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l’ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di
cui all’articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;
c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento
alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con
altra disabilità che renda particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie
ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l’organismo di concertazione sociale di cui all’articolo
18, comma 4;
d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in
base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell’impresa committente, secondo il contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte
degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote
parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di
assunzione di cui all’articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le
cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo
complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

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Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti
particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti
condizioni:
a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l’impresa fornitrice di commessa e la
cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l’inserimento;
b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di
una percentuale della quota d’obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento
all’unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l’ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di
cui all’articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;
c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento
alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con
altra disabilità che renda particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie
ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l’organismo di concertazione sociale di cui all’articolo
18, comma 4;
d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in
base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell’impresa committente, secondo il contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte
degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote
parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di
assunzione di cui all’articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le
cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo
complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

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Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche
in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento
all’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese
committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed
agevolazioni.

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Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999,
eventualmente emergenti, attraverso:
a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle
commesse;
b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
c) stipula di convenzioni di cui all’articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla
legge n. 68 del 1999.

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La Giunta regionale approva criteri e modalità per l’avvio di sperimentazioni relative all’utilizzo da parte delle
amministrazioni pubbliche individuate all’articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma
1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente
articolo.

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Sono fatte salve, in ordine all’accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale12 12
competenze dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento
alle persone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999.